Art. 106.
(Misure di prevenzione e protezione).

      1. Nelle attività di cui all'articolo 101, comma 2, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di cui all'articolo 109, in particolare adottando le seguenti misure:

          a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

          b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non sia possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

          c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

          d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

          e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto

 

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possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui è apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Tali rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti pericolosi.